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2 Capitolo - LA LEGITTIMA DIFESA COME SCUDO DI PROTEZIONE
in questo caso, un certo margine di flessibilità
agli attori statali e che un attacco informatico
all’infrastruttura informatica militare di uno
Stato potrebbe portare ad una temporanea
piena incapacità dell’infrastruttura statale,
rendendo in tal guisa l’attacco di legittima
difesa reattivo potenzialmente ritardato, a
prescindere che sia informatico o cinetico.
L’immediatezza della legittima difesa, in
aggiunta, può subire un’influenza nell’ambito
del contesto informatico, giacché raccogliere
adeguate e sufficienti prove per attribuire
l’attacco potrebbe comportare un vero e
proprio impegno monumentale e dispendioso
in termini di tempo .
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Il diritto di usare la forza per ragioni rientranti
prettamente nella sfera della legittima informazioni certe e inconfutabili sulla
difesa può sorgere nel caso in cui si verifichi questione che lo Stato B stia preparando un
o sia imminente un attacco informatico. Si attacco informatico che distruggerà la rete per
afferma che uno Stato possa agire in legittima il rifornimento di elettricità di una delle città
difesa preventiva contro un attacco armato, più popolate del Paese, che potrebbe causare
omettendo se esso sia cinetico o informatico, danni analoghi a quelli che possono ottenere
quando il soggetto offensore che muove un le armi cinetiche. Lo Stato A è a conoscenza del
attacco manifesta nettamente l’intenzione di fatto che l’attacco verrà sferrato entro un lasso
lanciare un affondo armato e lo Stato offeso di tempo specifico e da una chiara posizione
o vittima perderà la sua occasione di potersi dello Stato B, ma non è in grado di (o non può)
muovere per alzare lo scudo dell’autotutela, organizzare in modo efficace una difesa solida
a meno che non agisca: in sostanza, può della rete elettrica. Lo Stato A potrebbe essere
agire solamente durante l’ultima finestra di giustificato nell’assumere che un attacco
opportunità per proteggersi difensivamente armato sia immediato o imminente e che,
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da un attacco militare imminente . Ritengo pertanto, spinto dalla forte preoccupazione
che sia utile delineare un esempio. Si decide necessariamente di mettere in moto
immagini che lo Stato A abbia ricevuto l’azione coercitiva armata per difendere
51 M. ROSCINI, Cyber Operations and the jus ad bellum in cyber operations and the use of force in International law, Oxford University
Press, Oxford, 2014, pp. 43 ss.
52 Si veda la posizione del Gruppo di esperti internazionali che ha commentato la regola 73 nel Tallinn Manual 2.0 on International Law
Applicable to Cyber Warfare, M. SCHMITT, L. VIHUL (eds), Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 351 ss.
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