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di dover rispettare la competenza degli Stati   impostare una iniziale regolamentazione del
        membri nel caso della sicurezza nazionale ha   mercato, se ne è aperta, sul finire dello scorso
        imposto, infatti, un approccio eccessivamente   decennio, una seconda, volta a incentivare la
        limitato. L’UE continua, pertanto, a offrire alla   collaborazione militare, tecnologica e industriale
        sua base tecnologica e industriale della difesa   intra-europea.
        non un mercato integrato, ma 27 mercati   Si è cominciato con la  Preparatory Action on
        nazionali con procedure di interscambio solo   Defence Research - PADR, che ha segnato
        parzialmente semplificate e a condizione che   un  punto  di  svolta  per  l’Europa  della  Difesa,
        non comportino la successiva esportazione a   impiegando per la prima volta il bilancio dell'UE
        Stati terzi.                            per sostenere iniziative di ricerca nel campo
        In tale contesto si inserisce anche il   militare, dimostrando il valore aggiunto di una
        Regolamento 2019/452, operativo dall’ottobre   ricerca comune europea.
        2020, che introduce un quadro normativo per
        il controllo degli investimenti diretti esteri    EUROPEAN
        (Foreign Direct Investments - FDI) nell'UE. Pur   DEFENSE
                                                          AGENCY
        mantenendo la competenza esclusiva degli Stati
        membri in materia di sicurezza nazionale (come   PREPARATORY ACTION
        stabilito dai Trattati dell’UE), tale regolamento   DEFENCE RESEARCH
        mira a garantire una maggiore omogeneità nel
        controllo degli investimenti tra Paesi europei e
        da parte di Paesi terzi. Negli ultimi anni sono
        emerse preoccupazioni sui risvolti strategici  92 milioni di € periodo 2017-19
        relativi all'acquisizione di infrastrutture critiche
        da parte di investitori provenienti da Paesi   18 progetti di ricerca
        extra-UE, evidenziando così la necessità di
        regolamentare gli FDI a livello comunitario e di
        dotare gli Stati membri di adeguati sistemi di   Lo strumento ha finanziato, con una dotazione
        controllo. Due aspetti chiave del Regolamento   di 92 milioni di euro per il periodo 2017-2019,
        sono la cooperazione e il coordinamento tra i   18 diversi progetti di ricerca. La Commissione
        governi nazionali e la Commissione Europea   ha delegato la gestione e l'attuazione di
        per la protezione dei settori strategici, inclusa   gran parte della PADR (15 su 18 progetti)
        la Difesa, e il rafforzamento degli strumenti   all'European Defence Agency - EDA per via della
        di controllo per gli investimenti esteri, con   sua esperienza nel settore della ricerca militare
        particolare attenzione alla cyber sicurezza delle   e della collaborazione con gli Stati membri e gli
        reti di telecomunicazione.              interlocutori del settore.
        Tale strumento presenta però due limiti   Un  audit della Corte dei Conti europea ha
        principali: da un lato, le normative nazionali   valutato l'efficacia del PADR nel preparare l'UE
        variano significativamente e alcune sono   ad aumentare il proprio bilancio da destinare
        precedenti a quelle europee; dall’altro,   alla Difesa, riscontrando criticità nei vincoli
        permangono previsioni di controlli anche per   temporali e nei risultati limitati.  La maggior
        investimenti da parte di soggetti europei e   parte dei progetti PADR era, infatti, ancora
        non solo extra-UE, il che potrebbe ostacolare   in corso al momento del successivo lancio
        il processo di concentrazione dell'Industria   dell'European Defence Fund - EDF e mancava un
        europea che è fondamentale per la competitività   piano chiaro per l'uso loro dei risultati. Ulteriori
        del continente.                         problemi includevano criteri di aggiudicazione
        Dopo questa prima fase, volta soprattutto a   inadeguati, copertura insufficiente dei costi



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