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Armi nucleari nello spazio
di cedere parte del suo territorio, allora lo Stato A azionerebbe l’arma nucleare per
distruggere il sistema satellitare artificiale dello Stato B; ciò costituirebbe una illecita
minaccia di ricorso all’impiego della condotta militare e, nel contempo, una violazione
dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Ergo, se le circostanze
delineano che un attacco armato di tale gravità sia imminente, lo Stato vittima gode
pienamente del diritto di adottare ogni misura di tipo coercitivo difensivo, cernierato
nell’autotutela, sulla base dell’imminente attacco militare.
Per costituire una minaccia, deve sussistere il criterio dell’intenzione, che può essere
di natura esplicitamente o implicitamente comunicativa, nel senso che se uno Stato
acquisisce sic et simpliciter la capacità di impiegare la forza nucleare, ciò non
rappresenta una illecita minaccia poiché non viene comunicata alcuna intimidazione
espressa o implicita. Nel caso in cui, ad esempio, la leadership politica di uno Stato
dovesse rivelare pubblicamente di aver ottenuto degli strumenti per usare un’arma
di distruzione di massa e di volerla adoperare contro uno Stato indicato, a meno che
tale Stato non intraprenda specifiche azioni o desista da attività dichiarativa, ciò
costituirebbe una vera e propria minaccia all’uso illegale dell’azione coercitiva di forza.
Nella situazione in corso, dove non si vede ancora la luce in fondo a questo braccio
di ferro russo-ucraino, il governo di Mosca non ha rilasciato alcuna dichiarazione
rilevante, contornata da ogni forma di minaccia. Tuttavia, il problema verte sul fatto
se il possesso e/o il dispiegamento di tale capacità nello spazio extra-atmosferico
possano essere considerate, in maniera implicita, una forma di minaccia. Ergo, se
l’azione di dispiegamento viene presa meramente a titolo di precauzione, cioè, senza
l’intento di fare uso delle armi in una particolare occasione oppure a discapito di
uno Stato, allora sarebbe arduo distinguere un simile dispiegamento dalle politiche
di deterrenza nucleare portate avanti da un ristretto gruppo di Stati potenti, in primis
i cinque Stati membri permanenti dell’Organo politico onusiano. Su questo punto, si
può menzionare il parere consultivo sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi
nucleari della Corte internazionale di giustizia, che ha delineato che secondo taluni
Stati il possesso di armi nucleari costituisce di per sé una minaccia illecita di uso
della forza e che tale possesso può giustificare la conclusione che si sia pronti a
impiegarle. A tal riguardo, occorre tenere presente che per essere effettiva, la politica
di deterrenza, posta in essere da quegli Stati che possiedono armi nucleari o che
attraverso queste cercano di scoraggiare un’aggressione militare, dimostrando che
essa sarà inutile, richiede che l’intenzione di usarle sia credibile.
Secondo i servizi segreti statunitensi, vi sarebbe il desiderio del governo di Mosca di
schierare una o più testate nucleari nello spazio o nell’orbita terrestre, anche se non è
stata adoperata la capacità desiderata, per cui il problema di un uso illecito della forza
e la questione connessa di un probabile attacco manu militari con i medesimi strumenti
ora non si pongono. Le Autorità di Mosca hanno respinto le preoccupazioni della
Casa Bianca sulla capacità nucleare russa nello spazio, definendole una fabbricazione
dannosa e, pertanto, non si sono posti la questione di una minaccia verbale.
Se la Russia dovesse schierare tali armi nello spazio, accompagnate da dichiarazioni
minacciose di impiegarle contro un satellite artificiale di un qualunque Stato, ciò
costituirebbe potenzialmente (avverbio adoperato perché dipende dalla specificità
della minaccia) un’illecita minaccia dell’uso della forza, in violazione della Carta
onusiana. Qualora il Cremlino, invece, dovesse decidere di collocare armi nucleari nello
spazio oltre la sfera del pianeta o su un corpo celeste, andrebbe contro il dispositivo
del Trattato sullo spazio extratmosferico del 1967.
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