Page 82 - ID - Informazioni della Difesa n. 04-2024
P. 82

Giuseppe PACCIONE






            tratterebbe di un attacco armato al quale lo Stato leso rientrerebbe nel diritto di
            rispondere con azioni di carattere militare per legittima difesa, che corrisponde al
            principio cardine vim vi repellere licet, giacché la valvola di sicurezza afferente al diritto
            di difendersi è permessa solo quando uno Stato si trovi dinanzi a un attacco condotto
            con le armi da parte di un altro Stato, nel rispetto dei parametri della necessità e della
            proporzionalità.  Si aggiunga anche che lo Stato vittima, pur trovandosi sul binario
            del suo diritto di autotutela, può percorrere la via dell’alzata dello scudo difensivo
            manu militari, nel momento in cui si trovi dinanzi a un imminente attacco armato e
            che il suo ricorso allo jus ad bellum per ragioni prettamente di carattere difensivo
            rispetti l’elemento dell’immediatezza.  A questo punto, sarebbe necessario porre la
            questione se il posizionamento di un’arma nucleare, oltre l’involucro che circonda il
            pianeta, in netta violazione del Trattato sullo spazio cosmico, in primis dell’articolo
            IV, possa costituire anche una minaccia all’uso della forza. Questo è un punto
            rilevante per la mera ragione che la minaccia di ricorrere all’azione coercitiva militare
            illegalmente costituisce, senza alcun dubbio, una violazione dell’articolo 2, paragrafo
            4, dello Statuto onusiano, dando così allo Stato offeso il diritto di adottare, come
            risposta, delle contromisure non comportanti l’uso della forza. Per essere una minaccia
            illegittima, la minaccia di uso della forza, qualora fosse compiuta, deve equivalere a
            un uso illegittimo della forza, nel senso che risulterebbe illecito il comportamento di
            uno Stato che minacci, sempre manu militari, un altro Stato con lo scopo di ottenere
            concessioni territoriali. Si può immaginare, exempli gratia, una situazione nella quale
            lo Stato A brama che lo Stato B debba cedere un lembo del proprio territorio orientale
            allo Stato A. Se quest’ultimo dovesse posizionare un’arma di distruzione di massa in
            orbita attorno al globo terrestre, minacciando lo Stato B che manifesta il suo rifiuto


































            Paesi firmatari del Trattato del 1967. Blu: firmato e ratificato; Giallo: firmato ma non ratificato;
            Rosso: non firmato




            80                                                                                       ID 4/2024
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87