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2 Capitolo - LA LEGITTIMA DIFESA COME SCUDO DI PROTEZIONE
di sicurezza in caso di urgenza, tanto è vero in qualsiasi momento quell’azione che esso
che è divenuta una norma di jus cogens, ossia ritenga necessaria per mantenere o ristabilire
una norma categorica e imperativa, valevole la pace e la sicurezza internazionale» . Tale
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erga omnes . La legittima difesa, dunque, diritto viene riconosciuto alla stregua di un
secondo la Carta onusiana, viene disciplinata diritto intrinseco o naturale, che costituisce
dal suo articolo 51 e considerata il fondamento un’eccezione alla norma che inibisce in via
giuridico meno contestato per uno Stato, quale generale l’utilizzo della forza nei rapporti
soggetto di diritto internazionale, che ricorre fra Stati. Il riferimento al diritto intrinseco
all’azione coercitiva militare. È necessario, (inherent right nel testo inglese, droit naturel
d’altronde, tenere presente della posizione secondo il testo francese) di uno Stato,
di tale articolo nel contesto dell’economia riconosciuto dalla Carta onusiana in caso di un
generale della Carta delle Nazioni Unite che attacco armato, viene inteso come riferimento
ha consacrato formalmente e unicamente al diritto preesistente di ciascuno Stato alla
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il diritto all’autotutela in capo agli Stati , legittima difesa, grazie allo jus cogens e alla
precisando che «nessuna disposizione del prassi statale coerente nel tempo .
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presente Statuto pregiudica il diritto naturale Secondo il quadro del ricorso alla forza o dello
di autotutela individuale o collettiva, nel caso jus ad bellum, la liceità e la giustificazione
che abbia luogo un attacco armato contro un dell’impiego difensivo dell’atto coercitivo
Membro delle Nazioni Unite, fintanto che della forza militare vengono determinate dal
il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le diritto di autotutela. L’uso della forza armata,
misure necessarie per mantenere la pace e come norma generale, è vietato dall’articolo
la sicurezza internazionale. Le misure prese 2, paragrafo 4 , disposizione definita come
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da Membri nell’esercizio di questo diritto di pietra angolare della Carta onusiana , ma
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autotutela sono immediatamente portate a anche il cuore o il fulcro centrale dell’intera
conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non struttura della Carta stessa, che vieta l’uso e
pregiudicano in alcun modo il potere e il la mera minaccia della forza , sebbene la
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compito spettanti, secondo il presente Statuto, violenza bellica è stata considerata non più
al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere strumento coercitivo lecito per risolvere le
10 G. PACCIONE, Il conflitto russo-ucraino nella cornice del diritto internazionale, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022, pp. 213 ss;
B. CONFORTI, C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2023, pp. 248 ss.
11 D. CARREAU, F. MARRELLA, Diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2023, pp. 739 ss.
12 Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
13 M. ARCARI, Il mantenimento della pace e l’uso della forza, in Corso di diritto internazionale, T. SCOVAZZI (a cura di), Giuffrè Editore,
Milano, 2018, I, pp. 290 ss.
14 «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
15 Cfr. sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle attività armate sul territorio del Congo, in ICJ Report 2005, paragrafo 146.
16 T. TREVES, Diritto internazionale. problemi fondamentali, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 445 ss.
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