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2 Capitolo - LA LEGITTIMA DIFESA COME SCUDO DI PROTEZIONE


            di sicurezza in caso di urgenza, tanto è vero   in qualsiasi momento quell’azione che esso
            che è divenuta una norma di jus cogens, ossia   ritenga necessaria per mantenere o ristabilire
            una norma categorica e imperativa, valevole   la  pace  e la  sicurezza internazionale» . Tale
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            erga omnes . La legittima difesa, dunque,   diritto viene riconosciuto alla stregua di un
            secondo la Carta onusiana, viene disciplinata   diritto intrinseco o  naturale, che costituisce
            dal suo articolo 51 e considerata il fondamento   un’eccezione alla norma che inibisce in via
            giuridico meno contestato per uno Stato, quale   generale  l’utilizzo  della  forza  nei  rapporti
            soggetto di diritto internazionale, che ricorre   fra Stati. Il riferimento al diritto intrinseco
            all’azione coercitiva militare. È necessario,   (inherent right nel testo inglese, droit naturel
            d’altronde, tenere presente  della posizione   secondo  il  testo  francese)  di  uno  Stato,
            di tale articolo  nel contesto dell’economia   riconosciuto dalla Carta onusiana in caso di un
            generale della Carta delle Nazioni Unite che   attacco armato, viene inteso come riferimento
            ha  consacrato  formalmente  e  unicamente   al diritto preesistente di ciascuno Stato alla
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            il diritto all’autotutela in capo agli Stati ,   legittima difesa, grazie allo jus cogens e alla
            precisando  che  «nessuna  disposizione  del   prassi statale coerente nel tempo .
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            presente Statuto pregiudica il diritto naturale   Secondo il quadro del ricorso alla forza o dello
            di autotutela individuale o collettiva, nel caso   jus ad bellum,  la  liceità  e  la  giustificazione
            che abbia luogo un attacco armato contro un   dell’impiego difensivo dell’atto coercitivo
            Membro  delle  Nazioni  Unite,  fintanto  che   della forza militare vengono determinate dal
            il Consiglio di Sicurezza non abbia preso  le   diritto di autotutela. L’uso della forza armata,
            misure necessarie per mantenere la pace e   come norma generale, è vietato dall’articolo
            la sicurezza internazionale. Le misure prese   2,  paragrafo  4 ,  disposizione  definita  come
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            da Membri nell’esercizio di questo diritto di   pietra angolare della Carta onusiana , ma
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            autotutela sono immediatamente portate a   anche il cuore o il fulcro centrale dell’intera
            conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non   struttura della Carta stessa, che vieta l’uso e
            pregiudicano  in alcun modo  il potere e il   la mera minaccia della forza , sebbene la
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            compito spettanti, secondo il presente Statuto,   violenza bellica è stata considerata non più
            al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere   strumento coercitivo lecito per risolvere le

             10   G. PACCIONE, Il conflitto russo-ucraino nella cornice del diritto internazionale, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2022, pp. 213 ss;
             B. CONFORTI, C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer Cedam, Padova, 2023, pp. 248 ss.
             11   D. CARREAU, F. MARRELLA, Diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2023, pp. 739 ss.
             12   Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
             13   M. ARCARI, Il mantenimento della pace e l’uso della forza, in Corso di diritto internazionale, T. SCOVAZZI (a cura di), Giuffrè Editore,
             Milano, 2018, I, pp. 290 ss.
             14   «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o
             l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».
             15   Cfr. sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle attività armate sul territorio del Congo, in ICJ Report 2005, paragrafo 146.
             16   T. TREVES, Diritto internazionale. problemi fondamentali, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 445 ss.



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