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2 Capitolo - LA LEGITTIMA DIFESA COME SCUDO DI PROTEZIONE


            focalizzare nel momento in cui si va a valutare   informatiche, anche se non dovessero violare
            la soglia dell’uso della forza .       l’integrità territoriale o l’indipendenza politica
                                  19
            Il Manuale di Tallin 2.0 sul diritto internazionale   di uno Stato e ciò risiede nella questione che
            applicabile  alla  cyber-warfare,  nato  con  lo   qualsiasi genere di operazione informatica
            scopo di costituire il primo corpus legislativo   viene  considerata  inibita  se  incoerente  con
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            in  materia  di  cyberwarfare ,  circa  il  mondo   l’architettura o il quadro determinato dalla
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            cibernetico (c.d. cyberrealm), afferma lo stesso   Carta delle Nazioni Unite .
            divieto, secondo cui le operazioni informatiche
            ovvero le  ciberoperazioni, sono illegali se   2.2  L’IMPIEGO DELLA FORZA NELL’AMBITO
            costituiscono una minaccia o un uso della   CYBER E L’ATTACCO ARMATO
            forza contro la sovranità, l’integrità territoriale   Nel  parere  consultivo  della  Corte
            o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o   internazionale di giustizia sulla liceità
            risulta in qualsiasi altro modo incompatibile   della minaccia e dell’impiego  delle armi
            con  i  fini  delle  Nazioni  Unite .  Quanto   nucleari,  exempli gratia, è stato asserito che
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            evidenziato, si estende a tutte le  operazioni   l’interpretazione dell’articolo 51 e dell’articolo
                                                   2, paragrafo 4, della Carta onusiana, potrebbe
                                                   applicarsi rispettivamente alla legittima
                                                   difesa e all’impiego della forza, a prescindere
                                                   dalle armi impiegate in un attacco, nel senso
                                                   che tali disposizioni non si riferiscono a
                                                   specifiche armi, giacché trovano applicazione
                                                   con riguardo a qualsiasi uso della forza,
                                                   indipendentemente  dalle  armi  che vengono
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                                                   utilizzate . Nelle  operazioni informatiche,
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                                                   a delineare se la soglia di impiego dell’azione
                                                   coercitiva di forza abbia subito una violazione
                                                   o sia stata violata, anzi gli effetti delle
                                                   operazioni e le sue specifiche considerazioni
                                                   sarebbero di supporto a tale valutazione.
                                                   Si afferma che l’uso della forza nelle
             19   C. GRAY, The Use of Force and the International Legal Order, in International law, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 601 ss.
             20   F. SIRONI DE GREGORIO, Il Manuale di Tallin 2.0, in CyberLaws, dell’11 marzo 2019, consultabile online www.cyberlaws.it.

             21   Regola 68 del Tallinn Manual 2.0 on International Law Applicable to Cyber  Warfare.
             22   M. C. VITUCCI, Le ciberoperazioni e il diritto internazionale, con alcune considerazioni sul conflitto ibrido russo-ucraino, in La
             Comunità Internazionale, 1/2023, pp. 7 ss.
             23   Cfr. parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulle liceità della minaccia e dell’impiego delle armi nucleari, in ICJ
             Report 1996, paragrafo 39.



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