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la possibilità, per un gruppo di Stati “willing Regno Unito e poi dai Paesi dell’Europa centro-
and able”, di svolgere una missione per conto orientale a seguito dell’allargamento del 2004,
del Consiglio (art. 44) e in accordo con l’Alto sul rischio di una duplicazione tra la NATO e
Rappresentante dell’Unione per gli affari l’UE in termini di strutture e capacità, e porterà
esteri e la politica di sicurezza – figura istituita ad una loro posizione tradizionalmente molto
originariamente nel 1997 con il Trattato di meno propensa a sostenere gli sforzi verso la
Amsterdam – il cui mandato è stato ampliato creazione di una Difesa europea. Non a caso
con il Trattato di Lisbona, includendo la l’integrazione in questo campo accelera dopo il
presidenza del Consiglio Affari Esteri e il ruolo di referendum sulla Brexit nel 2016.
vicepresidente della Commissione. Il trattato di Lisbona inoltre istituzionalizza e
definisce meglio i compiti dell’Agenzia Europea
per la Difesa (European Defence Agency – EDA)
EUROPEAN
DEFENSE (articolo 45), che era stata creata già nel 2004 su
AGENCY forte spinta franco-italiana. L’EDA diviene così
il braccio intergovernativo per la cooperazione
EUROPEAN nella Difesa tra Stati membri UE e, nelle parole
DEFENCE AGENCY del suo primo direttore esecutivo Nick Witney,
rappresenta il “back office della Difesa europea”
in un periodo di sostanziale ottimismo verso
questo concetto e verso la sua realizzazione.
L’Agenzia Europea per la Difesa (AED)
è stata istituita nel 2004. Permette ai L’EDA gestisce o supporta i primi strumenti volti
27 Stati membri (tutti i Paesi dell’UE) ad incentivare la cooperazione militare, come il
di sviluppare le loro risorse militari. Capability Development Plan - CDP, aggiornato
Promuove la collaborazione, lancia periodicamente dal 2008 in poi, la Coordinated
nuove iniziative e propone soluzioni Annual Review on Defence -CARD e la PESCO dal
per migliorare le capacità di difesa. 2017 in poi.
Il CDP, attraverso l’individuazione di priorità
La decisione sul lancio di una nuova missione comuni in termini di capacità militari, mira
PSDC va in ogni caso presa all’unanimità dal ad allineare le pianificazioni nazionali degli
Consiglio. L’articolo 42.7 prevede inoltre una Stati membri. Il CDP dovrebbe incentivare lo
“clausola di Mutua Difesa” tra gli Stati membri sviluppo cooperativo delle suddette capacità
dell’UE che sono chiamati a prestare “aiuto e, nel mosaico di strumenti a disposizione
e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso” dell’emergente architettura di Difesa europea,
nell’eventualità in cui uno Stato membro si configura dalla prospettiva EDA come il
subisca un’aggressione armata nel suo punto di partenza da considerare, a cascata,
territorio. Una clausola il cui lessico è simile, ed per l’attuazione delle altre iniziative e strumenti
anzi più vincolante in termini giuridici e politici, della Difesa, come la CARD, la PESCO o il fondo
del più noto articolo 5 del trattato fondativo europeo di Difesa (European Defence Fund –
della NATO. EDF). Le priorità individuate dal CDP nel 2023
Per ben quattro volte nel Trattato si fa sono inferiori in numero (in totale 22) rispetto
riferimento alla NATO, in particolare al fatto alle 38 aree prioritarie individuate ad esempio
che la PSDC “rispetta gli obblighi derivanti dal nel 2018, rimangono tuttavia molte e piuttosto
trattato del Nord-Atlantico” e che la difesa vaghe nella loro definizione. Questo lascia, da
collettiva in ambito NATO sia “compatibile” un lato, ampio margine di manovra agli Stati
con la PSDC. Questa precisazione rispecchia membri, ma dall’altro non favorisce l’emergere
la preoccupazione, fatta propria prima dal di progetti comuni rapidamente traducibili in
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