Page 49 - ID - Informazioni della Difesa n. 05-2024
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COM - Art. 1465
1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce
ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze
Armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali
diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi
costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo
sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un
dignitoso trattamento di vita.
3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti
i militari.
ove si chiarisce come “la peculiarità dei compiti istituzionali e la singolarità degli obblighi e
delle limitazioni personali previsti da leggi e da regolamenti” siano elementi da considerare
entrambi funzionali alla tutela delle istituzioni democratiche ed alla difesa dell’ordine e della
sicurezza interna ed esterna. In pratica, la “specificità militare” sottende impieghi in attività
usuranti e, di conseguenza, richiede “peculiari requisiti di efficienza operativa”.
Si tratta di una norma generale programmatica che, in quanto tale, non contiene alcun
precetto di immediata applicabilità, avendo il merito di enunciare un principio di carattere
generale o meglio di un valore - la specificità militare - da definire successivamente con atti
normativi ad hoc.
VALORIZZAZIONE DELLA SPECIFICITÀ MILITARE
Per una piena valorizzazione della specificità dello status militare sarà, quindi, necessario un
provvedimento legislativo che, in tema di diritti costituzionali, possa individuare appositi
contemperamenti dei diritti con le esigenze che derivano dai particolari doveri propri dei
militari, in caso di impiego in operazioni o missioni, ovvero in assetti di alta e altissima
prontezza operativa, ovvero in attività esercitative o addestrative necessarie al conseguimento
dello stato di prontezza, e, limitatamente a tale periodo, in funzione di specifiche emergenze
nazionali e internazionali.
Da ciò ne discende che è l’efficienza dello strumento militare l’aspetto di immediata evidenza,
tenuto conto che la Carta Costituzionale, nell’evidenziare il “sacro dovere di difesa della
Patria”, ne affida il compito alle Forze Armate, precostituite istituzionalmente per tale finalità
e i cui appartenenti sono chiamati ad una cosciente esposizione a rischi per la propria
esistenza ed integrità fisica, a differenza di tutti gli altri cittadini. Successivamente, in tema
di arruolamento e impiego, dovranno essere introdotte disposizioni:
• integrative e derogatorie rispetto alla regolamentazione del pubblico impiego, allo scopo
di rendere chiaro, inequivoco e immediatamente percepibile dal personale il contenuto
dei doveri ivi declinati, nonché prevedendo ulteriori prescrizioni deontologiche,
con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza, alla
tracciabilità, all’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e dei
social media;
• inerenti all’impiego presso altre Amministrazioni in posizione di Comando, prevedendo
una durata massima di tale impiego e specifiche facoltà per l’Amministrazione della
Difesa nel disporne l’autorizzazione e il rientro in Forza Armata;
• relative all’obbligo di osservanza e tutela di segreto e riserbo sulle questioni di servizio
e che disciplinino in maniera più specifica i profili di incompatibilità delle attività
extraprofessionali;
• tese a perimetrare l’ambito applicativo della disciplina dettata in materia di c.d.
whistleblowing, per dare concreta attuazione al parere n. 01485/2023 del Consiglio di
Stato che, in materia, ha chiarito che “per il personale militare e di polizia è salvaguardata
l’applicazione delle corrispondenti normative di settore che, rispetto alle disposizioni
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