Page 62 - ID - Informazioni della Difesa n. 05-2024
P. 62

Ships and boats newbuilding,
                                                                                                                                                                                refitting, maintenance and repair









            vi fu nel 1993, allorquando gli USA reagirono con il lancio di missili al quartier generale                      the PAST
            dell’intelligence irachena a  Baghdad. Anche in  quella sede si  invocò l’applicazione
            dell’art. 51 nella notifica al Consiglio di Sicurezza. La risposta del Consiglio in tal caso
            fu di parziale accondiscendenza, poiché il Regno Unito e la Russia supportarono le
            argomentazioni americane, laddove non vi sia altra via per rispondere agli attacchi
            terroristici. Formalmente solo la Cina condannò l’azione statunitense.
            Questa accondiscendenza fece pensare ad alcuni commentatori che vi fosse la prova di
            una nuova norma emergente di diritto internazionale che consentirebbe queste azioni
            come risposta al terrorismo. Una questione sottile che ha reso ancora più complessa la
            materia è poter tracciare una distinzione tra legittima difesa e rappresaglia, cosa non
            sempre agevole. Infatti, talvolta le reazioni armate sembrano più atti di rappresaglia
            - in quanto tali illeciti - che non azioni in legittima difesa, come tali necessitanti dei
            requisiti della necessità, proporzionalità e immediatezza. Le rappresaglie, come si sa,
            sono vietate in quanto hanno una finalità punitiva, che stride con la finalità difensiva
            che invece dovrebbe caratterizzare la legittima difesa. Per tornare a Israele, nel parere
            del 9 luglio 2004 sulle Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del muro
            nei territori palestinesi occupati, la Corte Internazionale di Giustizia ha respinto le
            argomentazioni offerte da Israele secondo cui l’edificazione del muro al confine con                                                                                                  the PRESENT
            la Green Line altro non sarebbe che una misura di legittima difesa conforme all’art.
            51 della Carta dell’ONU, oltre che alle risoluzioni n. 1368 e n. 1373 del 2001, con cui
            il Consiglio di Sicurezza, riconoscendo il diritto di legittima difesa in risposta agli
            attacchi dell’11 settembre 2001, avrebbe chiaramente riconosciuto il diritto degli Stati
            di usare la forza a titolo di legittima difesa contro attacchi terroristici. Quindi, essendo
            stato riconosciuto legittimo l’uso della forza contro attacchi terroristici, allora sarebbe
            ancor di più ammissibile il diritto di ricorrere a misure non coercitive. Queste sono
            state le argomentazioni israeliane. Ma, replicando a tale tesi, la Corte ha affermato
            che il diritto naturale alla legittima difesa è ammesso in caso di attacco armato da
            parte di uno Stato contro un altro Stato e che Israele non imputava ad un altro Stato
            gli attacchi terroristici. Gli orientamenti dottrinali divergono sia sulla possibilità di
            concepire un diritto alla legittima difesa contro un attacco non statale, sia sullo stato
            del diritto internazionale sul punto, per quanto l’art. 51, che pure non specifica da
            quale soggetto debba provenire un attacco armato, è stato per decenni interpretato
            nel senso di riconoscere un diritto di legittima difesa contro un attacco convenzionale
            condotto da uno Stato. La domanda da porsi oggi è se le operazioni militari di Israele
            contro Hamas ed Hezbollah siano legittime e quanto le attività terroristiche di queste
            organizzazioni siano imputabili indirettamente anche all’Autorità palestinese e al
            Libano, sia pur per aver tollerato che questi gruppi terroristici prendessero piede sul                        www.cartubi.it
            loro territorio.
                                                                                                                           Via Karl Ludwig Von Bruck, 32

            60                                                                                       ID 5/2024             34144 – Trieste (Italy)                                                    the FUTURE

                                                                                                                           VAT 00757190327
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67