Page 62 - ID - Informazioni della Difesa n. 05-2024
P. 62
Ships and boats newbuilding,
refitting, maintenance and repair
vi fu nel 1993, allorquando gli USA reagirono con il lancio di missili al quartier generale the PAST
dell’intelligence irachena a Baghdad. Anche in quella sede si invocò l’applicazione
dell’art. 51 nella notifica al Consiglio di Sicurezza. La risposta del Consiglio in tal caso
fu di parziale accondiscendenza, poiché il Regno Unito e la Russia supportarono le
argomentazioni americane, laddove non vi sia altra via per rispondere agli attacchi
terroristici. Formalmente solo la Cina condannò l’azione statunitense.
Questa accondiscendenza fece pensare ad alcuni commentatori che vi fosse la prova di
una nuova norma emergente di diritto internazionale che consentirebbe queste azioni
come risposta al terrorismo. Una questione sottile che ha reso ancora più complessa la
materia è poter tracciare una distinzione tra legittima difesa e rappresaglia, cosa non
sempre agevole. Infatti, talvolta le reazioni armate sembrano più atti di rappresaglia
- in quanto tali illeciti - che non azioni in legittima difesa, come tali necessitanti dei
requisiti della necessità, proporzionalità e immediatezza. Le rappresaglie, come si sa,
sono vietate in quanto hanno una finalità punitiva, che stride con la finalità difensiva
che invece dovrebbe caratterizzare la legittima difesa. Per tornare a Israele, nel parere
del 9 luglio 2004 sulle Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del muro
nei territori palestinesi occupati, la Corte Internazionale di Giustizia ha respinto le
argomentazioni offerte da Israele secondo cui l’edificazione del muro al confine con the PRESENT
la Green Line altro non sarebbe che una misura di legittima difesa conforme all’art.
51 della Carta dell’ONU, oltre che alle risoluzioni n. 1368 e n. 1373 del 2001, con cui
il Consiglio di Sicurezza, riconoscendo il diritto di legittima difesa in risposta agli
attacchi dell’11 settembre 2001, avrebbe chiaramente riconosciuto il diritto degli Stati
di usare la forza a titolo di legittima difesa contro attacchi terroristici. Quindi, essendo
stato riconosciuto legittimo l’uso della forza contro attacchi terroristici, allora sarebbe
ancor di più ammissibile il diritto di ricorrere a misure non coercitive. Queste sono
state le argomentazioni israeliane. Ma, replicando a tale tesi, la Corte ha affermato
che il diritto naturale alla legittima difesa è ammesso in caso di attacco armato da
parte di uno Stato contro un altro Stato e che Israele non imputava ad un altro Stato
gli attacchi terroristici. Gli orientamenti dottrinali divergono sia sulla possibilità di
concepire un diritto alla legittima difesa contro un attacco non statale, sia sullo stato
del diritto internazionale sul punto, per quanto l’art. 51, che pure non specifica da
quale soggetto debba provenire un attacco armato, è stato per decenni interpretato
nel senso di riconoscere un diritto di legittima difesa contro un attacco convenzionale
condotto da uno Stato. La domanda da porsi oggi è se le operazioni militari di Israele
contro Hamas ed Hezbollah siano legittime e quanto le attività terroristiche di queste
organizzazioni siano imputabili indirettamente anche all’Autorità palestinese e al
Libano, sia pur per aver tollerato che questi gruppi terroristici prendessero piede sul www.cartubi.it
loro territorio.
Via Karl Ludwig Von Bruck, 32
60 ID 5/2024 34144 – Trieste (Italy) the FUTURE
VAT 00757190327